Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 gennaio 2024, n. 23.
Abrogato dal 28 marzo 2024
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 gennaio 2024, n. 23.
Abrogato dal 28 marzo 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2007 al 28 marzo 2024. 253 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Direttore generale
tolto: 1. Il Direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dai Ministri vigilanti. 2. L'incarico di Direttore generale e' conferito, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, a persona con comprovata esperienza e professionalita' nel settore delle politiche giovanili, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro della solidarieta' sociale, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 3. Al Direttore generale spetta un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigeaziale generale. 4. Il Direttore generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia, ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi dei Ministri vigilanti. In particolare il Direttore generale:
tolto: a) determina i programmi per dare attuazione agli obiettivi della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e agli indirizzi dei Ministri vigilanti;
tolto: b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza dell'attivita' svolta al pubblico interesse;
tolto: c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
tolto: d) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del programma «Gioventu' in azione».aggiunto: Allegato Statuto dell'agenzia nazionale per i giovani-art. 5
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GENNAIO 2024, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-27;156~art5 · fonte del testo
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