Art. 4 — Associazioni studentesche
All'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne.".
Testo vigente dal 3 giugno 1999
