Art. 3 — Utilizzazione dei docenti in esubero

All'articolo 4, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i criteri e le modalita' concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalita' di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonche' per il recupero delle scolarita'.".

Testo vigente dal 3 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-09;156~art3 · fonte del testo