Art. 16 — Proclamazione

La commissione elettorale centrale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. A tale fine la commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale di tutti i candidati, sommando i voti riportati da essi in tutte le sezioni costituite, formando in tal modo una graduatoria decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali. Successivamente, il presidente della commissione elettorale centrale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale piu' alta. A parita' di cifra, e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica dirigenziale; a parita' di anzianita' di servizio, il piu' anziano di eta'. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale centrale. Una copia del verbale e' inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali delle sezioni e alla restante documentazione, e' depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 2002, n. 145

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La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Testo vigente dal 8 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1999 al 8 agosto 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 luglio 2002, n. 145

    La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150~art16 · fonte del testo