Art. 8 — Proclamazione
La Commissione elettorale centrale determina la cifra individuale nazionale ottenuta dai candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco in ordine decrescente. Il presidente della Commissione proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale piu' alta; a parita' di cifra, e' proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianita' di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parita' di anzianita', e' proclamato eletto il candidato di maggiore eta'. L'applicazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 5 maggio 2004
