Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore. Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilita' del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo, il congedo puo' essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce. Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non puo' essere inferiore ai venti giorni. In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio.

Testo vigente dal 21 aprile 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150~art8 · fonte del testo