Art. 9 — Indennità di bilinguismo
Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Testo vigente dal 21 aprile 1987
