La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147~art13 · fonte del testo