Art. 8 — Controlli
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina le modalita' di controllo per la fase della sperimentazione. Le modalita' di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento. Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
Testo vigente dal 27 dicembre 2018
