Nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene avviata una attivita' di sperimentazione della durata prevista dal predetto articolo 38-sexies volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per le varie fasi di bilancio di cui all'articolo 3, unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' della codifica provvisoria dell'articolo 38-quater della medesima legge n. 196 del 2009. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 sono disciplinate le modalita' della sperimentazione del piano dei conti integrato. I livelli di articolazione del piano dei conti, adottati come indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini delle fasi di bilancio e della rappresentazione dei dati finanziari nei documenti di bilancio, possono essere modificati in relazione agli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti del piano dei conti integrato relativi ai livelli di articolazione di cui all'articolo 3, sono adottati mediante modifiche al presente regolamento. Le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito della sperimentazione.

Testo vigente dal 27 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-12;140~art5 · fonte del testo