Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

  • a)amministrazioni centrali dello Stato: le amministrazioni, incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • b)amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • c)piano dei conti integrato: elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, basato su una struttura gerarchica a piu' livelli in grado di consentire la rilevazione degli eventi gestionali e di evidenziare, attraverso l'utilizzo dei principi contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali;
  • d)livelli dell'articolazione del piano dei conti: strutture classificatorie con livelli gerarchici successivi esplicative della natura finanziaria ed economico-patrimoniale delle transazioni contabili elementari riconducibili alle unita' elementari di bilancio;
  • e)livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livelli base della struttura classificatoria gerarchica necessari per le registrazioni degli eventi gestionali sul sistema integrato delle scritture contabili;
  • f)voce del piano dei conti: voce contabile di riferimento che corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti;
  • g)contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli eventi gestionali classificati al livello di ciascuna voce elementare del piano dei conti, in base alle scritture contabili di natura finanziaria, economico-patrimoniale, comprese le scritture di integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti;
  • h)sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;
  • i)transazione contabile elementare: ogni evento gestionale oggetto delle registrazioni contabili nell'ambito delle finalita' delle amministrazioni centrali dello Stato posto in essere dai soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilita' integrata.

Testo vigente dal 27 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-12;140~art1 · fonte del testo