Art. 25 — Copertura finanziaria
[1]All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
[2]Tabella I Articoli 11 e 23 Anno 2000 Anno 2000 (in milioni) (in milioni) - - Polizia di Stato.... 11.150 - Corpo della polizia penitenziaria.... 3.940 - Corpo forestale dello Stato.... 820 800 Arma dei carabinieri.... 12.190 18.000 Corpo della guardia di finanza.... 6.990 17.000
[3]Totali 35.090 35.800 ((1))
[4]N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Testo vigente dal 15 agosto 2002
