Art. 26 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 44 miliardi per il 1998, in lire 209,7 miliardi per il 1999 ed in lire 319,5 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle universita', riportato nell'ambito dell'unita' previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 3 agosto 1999
