Art. 8 — Revisione dei criteri di classamento

Il classamento consiste nell'attribuire alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4. La categoria e' assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unita' immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unita' immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualita' urbana ed ambientale della microzona in cui l'unita' stessa e' ubicata, nonche' dalle caratteristiche edilizie dell'unita' medesima e del fabbricato che la comprende. Per qualita' urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualita' ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorche' determinati dall'attivita' umana. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche valutative, su base parametrica, per il classamento delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e per l'aggiornamento dinamico dello stesso, con modalita' automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con continuita' delle variazioni territoriali e di mercato. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualita' urbana ed ambientale e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio. Il fattore posizionale e' il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona, descritti nell'articolo 2, nonche' dello stato e della qualita' dei luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e sempreche' siano permanenti e significativi ai fini del classamento. Il fattore edilizio e' il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi del fabbricato e dell'unita' immobiliare:

  • a)dimensione e tipologia;
  • b)destinazione funzionale;
  • c)epoca di costruzione;
  • d)struttura e dotazione impiantistica;
  • e)qualita' e stato edilizio;
  • f)pertinenze comuni ed esclusive;
  • g)livello di piano. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unita' immobiliare.

Testo vigente dal 12 maggio 1998

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11727/2026

    29 aprile 2026

    In tema di catasto, la riconducibilità dell'unità immobiliare alla categoria A/1 postula una valutazione complessiva della sua connotazione di signorilità, rimessa al giudice del merito e riferita alla presenza di elementi qualitativi superiori alla media, desumibili dalla collocazione nel contesto territoriale, dall'ordinarietà catastale del fabbricato, dalle caratteristiche costruttive e tipologiche, dallo stato manutentivo, dagli impianti tecnologici e dai locali di servizio, senza che assuma rilievo decisivo la sola superficie dell'immobile, rilevante, invece, ai fini delle agevolazioni per le abitazioni di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969.

    Art. 8

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 421 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11435/2026

    28 aprile 2026

    In tema di rendita catastale, la destinazione funzionale e produttiva di un'unità immobiliare va accertata in riferimento alle sue potenzialità di utilizzo ed alle sue caratteristiche, in conformità alla - e non a prescindere dalla - normativa urbanistica, attribuendo rilevanza, in base al dettato normativo, alle caratteristiche tipologiche e costruttive del bene, e non al concreto e differente uso che dello stesso venga fatto.

    Art. 8

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 416 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8114/2026

    1 aprile 2026

    In tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E, anziché nella categoria D, presuppone una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlo sostanzialmente incommerciabile ed estraneo a logiche di scambio e di produzione industriale, stante l'incompatibilità tra detta classificazione e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, sicché, ai fini del corretto censimento, assume rilievo decisivo l'accertamento della sussistenza, nella gestione del cespite, di oggettivi caratteri di economicità, intesa quale perseguimento del lucro oggettivo, ossia quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi idonea a garantire la remunerazione dei fattori produttivi.

    Art. 8 · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 374 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-23;138~art8 · fonte del testo