E' istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8. La consulta e' costituita da:

  • a)cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
  • b)tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;
  • c)tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;
  • d)un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c). La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.

Testo vigente dal 16 giugno 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136~art8 · fonte del testo