Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del RID. In particolare:

  • a)vigila che l'attivita' del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicita' e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;
  • b)scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuita' della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); puo', altresi', revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonche' per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;
  • c)autorizza l'effettuazione di attivita' di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonche' le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il RID e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Testo vigente dal 16 giugno 2003

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136~art9 · fonte del testo