Art. 9 — Vigilanza governativa
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del RID. In particolare:
- a)vigila che l'attivita' del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicita' e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;
- b)scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuita' della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); puo', altresi', revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonche' per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;
- c)autorizza l'effettuazione di attivita' di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonche' le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il RID e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Testo vigente dal 16 giugno 2003
