Art. 5 — Il comitato tecnico-scientifico
I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:
- a)esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
- b)esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:
- a)proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
- b)questioni di particolare rilevanza tecnica;
- c)ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- d)questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 16 giugno 2003
