I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:

  • a)esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
  • b)esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:
  • a)proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
  • b)questioni di particolare rilevanza tecnica;
  • c)ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

Testo vigente dal 16 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136~art5 · fonte del testo