Art. 8 — Collegio revisori
Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, e' sostituito dal seguente: " 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati".
Testo vigente dal 8 maggio 1993
