Art. 3 — Merci pericolose
Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni del codice IMDG. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purche' tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
Testo vigente dal 15 luglio 2005
