Art. 3 — Merci pericolose

Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni del codice IMDG. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purche' tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.

Testo vigente dal 15 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134~art3 · fonte del testo