Art. 9 — Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Testo vigente dal 13 giugno 2003
