Art. 8 — Consiglio accademico
Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
- a)docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
- b)due studenti designati dalla consulta degli studenti. Il consiglio accademico:
- a)determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b)assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita' di cui alla lettera a);
- c)definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d)delibera, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
- e)esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
- f)esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 13 giugno 2003
