Art. 8 — Consiglio accademico

Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

  • a)docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
  • b)due studenti designati dalla consulta degli studenti. Il consiglio accademico:
  • a)determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  • b)assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita' di cui alla lettera a);
  • c)definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  • d)delibera, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
  • e)esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
  • f)esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 13 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132~art8 · fonte del testo