Art. 4
All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".
Testo vigente dal 25 maggio 2000
