All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".

Testo vigente dal 25 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-11;132~art4 · fonte del testo