Art. 6 — Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purche' etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.

Testo vigente dal 12 settembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-24;255~art6 · fonte del testo