Disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneita' In attuazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento, nelle more della definizione da parte della Commissione europea, i livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio sono stabiliti nell'allegato I del presente decreto. Con decreto del Ministero della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali possono essere stabiliti ulteriori livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio nelle more della loro definizione da parte della Commissione europea. Il Ministero della salute con decreto, previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali, puo' stabilire criteri di omogenea dispersione dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, finche' alla determinazione degli stessi non provveda la Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.

Testo vigente dal 18 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194~art10 · fonte del testo