Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza puo', previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', in caso di violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze ne determinino l'irregolare funzionamento, pregiudicando l'assolvimento dell'incarico di vigilanza. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria, che provvedera' entro sei mesi dalla nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione. Nei casi di maggiore gravita', e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, puo' essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', la revoca dell'incarico di vigilanza. La revoca e' obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al n. 6, lettera a), dell'art. 11 della legge.

Testo vigente dal 26 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130~art20 · fonte del testo