Qualora a norma dell'art. 11 della legge sia conferito l'incarico di vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', provvede alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate, e del presidente del collegio sindacale. Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione e' integrato da un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, Vicenza e Verona, collegialmente. Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parita' dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare ai piccoli produttori un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 26 aprile 1988
