Art. 2 — Valutazione delle prove d'esame
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 giugno 2019, n. 94.
Abrogato dal 6 settembre 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 giugno 2019, n. 94.
Abrogato dal 6 settembre 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1999 al 6 settembre 2019. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La commissione di esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque punti per la valutazione del colloquio. Le quattro prove scritte sono valutate in quindicesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quarantacinque punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati ed il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non puo' essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GIUGNO 2019, N. 94
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-07;13~art2 · fonte del testo
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