La commissione di esame dispone di quaranta punti per la valutazione delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio. Le tre prove scritte sono valutate in ventesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati e il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.

Testo vigente dal 22 agosto 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2019-06-28;94~art2 · fonte del testo