Art. 7 — Ufficio di presidenza
L'Ufficio di presidenza:
- a)istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;
- b)determina le modalita' di attuazione delle attivita' deliberate dall'Assemblea generale;
- c)definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
Testo vigente dal 20 agosto 2009
