Il Presidente della Consulta:

  • a)rappresenta la Consulta verso l'esterno;
  • b)designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della logistica;
  • c)propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e sociali rappresentate nell'Assemblea generale;
  • d)nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita l'Assemblea generale;
  • e)sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche, i membri dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto;
  • f)puo' istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del trasporto e della logistica;
  • g)convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza;
  • h)presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera programmatica semestrale delle attivita' della Consulta. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria. Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123~art2 · fonte del testo