L'Assemblea generale:

  • a)nomina i componenti del Comitato esecutivo;
  • b)delibera il programma semestrale delle attivita' della Consulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • c)approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito dei lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita' attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite commissioni. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della produzione dei servizi, nonche' degli altri organismi presenti nell'Assemblea generale.

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123~art3 · fonte del testo