Art. 3 — Sistema informatico civile

Il sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che assicurano:

  • a)l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
  • b)l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
  • c)l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
  • d)l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123~art3 · fonte del testo