Art. 19 — Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e' adottato entro il 30 ottobre 2001.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123~art19 · fonte del testo