Art. 8 — Attestazione temporale

La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123~art8 · fonte del testo