Art. 7 — Procedure contrattuali all'estero
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 54.
Abrogato dal 1 gennaio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2011. 67 parole tolte, 7 parole aggiunte.
tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 15 DICEMBRE 2006, N. 307. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006aggiunto: P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. tolto: 307. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e' effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, e' vietato il ricorso ad artificioso frazionamento. aggiunto: 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-22;120~art7 · fonte del testo
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