Art. 6 — Pubblicità degli atti

Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

Testo vigente dal 12 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-23;117~art6 · fonte del testo