Art. 4 — Direzione generale per il turismo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 2000 al 10 giugno 2001. 369 parole tolte, 11 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Direzione generale per il turismo). 1. La Direzione generale per il turismo cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
tolto: a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonche' attivita' finalizzate alla predisposizione delle connesse linee guida;
tolto: b) monitoraggio, attuazione e coordinamento delle fasi attuative del documento di linee guida di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
tolto: c) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
tolto: d) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attivita' finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
tolto: e) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
tolto: f) attivita' finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
tolto: g) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonche' elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema stesso;
tolto: h) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
tolto: i) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), il Club alpino italiano (CAI), l'Automobile club d'Italia (ACI) e gli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL);
tolto: l) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilita', stato di salute, eta' avanzata;
tolto: m) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
tolto: n) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
tolto: o) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici, anche nel quadro dello sviluppo della societa' dell'informazione;
tolto: p) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il turismo.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-16;116~art4 · fonte del testo
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