Art. 6 — Uffici di livello dirigenziale non generale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 2000 al 12 febbraio 2004. 52 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ministeriale sono definiti i compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-07;115~art6 · fonte del testo
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