Art. 4 — Presentazione delle candidature

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti di prima fascia possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale centrale, mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticita' delle firme e' attestata dal candidato. La presentazione della dichiarazione di candidatura puo' avvenire mediante spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco delle candidature ammesse all'elezione. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del servizio elettorale. Contro la deliberazione della Commissione e' ammesso il ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114~art4 · fonte del testo