Art. 3 — Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non hanno diritto al voto i dirigenti sospesi dal servizio per qualsiasi causa. Sono eleggibili i dirigenti inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nella prima fascia dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi dal servizio, ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive, od in aspettativa non retribuita.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114~art3 · fonte del testo