Art. 4 — Commissione tecnica per la performance
Articolo abrogato dal d.l. 22 aprile 2023, n. 44.
Abrogato dal 23 aprile 2023
Articolo abrogato dal d.l. 22 aprile 2023, n. 44.
Abrogato dal 23 aprile 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2016
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2016 al 23 aprile 2023. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' istituita presso il Dipartimento la Commissione tecnica per la performance, di seguito denominata Commissione tecnica. La Commissione tecnica e' organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attivita' di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2. La Commissione tecnica e' costituita da cinque componenti nominati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza, esperienza e integrita'. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. Non possono far parte della Commissione tecnica componenti in carica di Organismi indipendenti di valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri organismi di controllo interni alle amministrazioni. Non possono, altresi', far parte della Commissione tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati contabili. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I componenti, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione tecnica. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi territori e comparti della pubblica amministrazione. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-09;105~art4 · fonte del testo
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