Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le imprese costituite ed operanti in Italia che:

  • a)sono in possesso di abilitazione complessiva di sicurezza in relazione alle finalita' di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
  • b)hanno ottenuto la certificazione del sistema qualita' azienda ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica;
  • c)hanno come attivita' principale la costruzione di:
  • 1)aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;
  • 2)sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali;
  • 3)sistemi ed apparati elettronici ad alta tecnologia per applicazioni nel campo degli equipaggiamenti avionici, terrestri e navali. Sono considerate imprese con attivita' principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda e' dovuto per oltre il 50% alle attivita' di cui alla lettera c) del comma 1. Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilita' gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 e' verificata nell'ambito delle relative contabilita' gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti.

Testo vigente dal 30 luglio 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318~art3 · fonte del testo