Art. 4 — Formazione e aggiornamento dell'elenco
Le domande di iscrizione nell'elenco sono prese in esame dal Ministero degli affari esteri. Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il Ministero invita il richiedente ad integrarla o a regolarizzarla. Ai funzionari che hanno presentato domanda e' data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'elenco entro trenta giorni dalla presentazione della medesima. L'iscrizione e' rifiutata in caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco. L'elenco e' aggiornato costantemente sulla base delle nuove domande e delle comunicazioni delle variazioni trasmesse dai funzionari.
Testo vigente dal 21 luglio 2014
