Art. 5 — Cancellazione dall'elenco
La cancellazione dall'elenco e' disposta a semplice richiesta del funzionario o d'ufficio, trascorsi dieci anni dalla cessazione dal servizio presso un'organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza italiana. Della cancellazione e' data notizia all'interessato da parte del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 21 luglio 2014
