Art. 39 — Arbitrati
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 159 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli onorari spettanti al ragioniere investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessita' e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti. Onorario minimo lire 3.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art39 · fonte del testo
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