Art. 26 — Altri onorari graduali
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 133 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al ragioniere spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica e' determinato in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o societa' o Enti, il valore della pratica e' determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica e' determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art26 · fonte del testo
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