Art. 22 — Onorari preconcordati
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, e' comunque ammesso di preconcordare gli onorari. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'articolo 7 della presente tariffa. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le indennita' di cui all'articolo 19.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art22 · fonte del testo
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