Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2002 al 29 aprile 2006. 179 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa. 2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e' consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto e' consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa. E' in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-03-07;22~art2 · fonte del testo