Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 31 maggio 2003. 236 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, e' sospeso. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attivita' di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verra' disposta la riattivazione del programma medesimo. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decretolegge, sono sospesi. 4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attivita' di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verra' disposta la riattivazione dei programmi medesimiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato " a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-05-07;118~art1bis · fonte del testo
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