Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarato estinto, a seguito di rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il giudizio relativo alle questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, e dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, nonché dell'art. 1, comma 1, di tale legge, concernente disposizioni urgenti in materia di quote latte, censurati in riferimento artt. 11, 41 e 77 della Costituzione, agli artt. 8, nn. 8 e 21, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 · Art. 11 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 31 maggio 2003. 663 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'operativita' della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' prorogata sino al 31 agosto 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantita' effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati. Per le finalita' di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a restituire le somme versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, e' differito al 30 settembre 1997. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, e' differita al 30 giugno 1997 ed e' redatta in conformita' al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalita', gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione puo' disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate. 4-ter. L'AIMA e' obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-05-07;118~art1 · fonte del testo
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